Coronavirus e viaggi: chi ha diritto al rimborso e chi no

L’ultimo decreto per evitare contagi in piena emergenza Coronavirus impone di muoversi solo per motivi di lavoro e di salute, e solo se muniti di autocertificazione: una regola che vale per chi viaggia all’estero, dove già diversi Paesi hanno chiuso le frontiere agli italiani, oltre che per chi si sposta in Italia. Ma anche restando all’interno dei confini le difficoltà si moltiplicano, per esempio perché diverse compagnie hanno annullato i voli domestici. Cosa succede con le nuove restrizioni a chi ha prenotato un viaggio? Chi, quando e come può chiedere un rimborso?

«Ora tutta l’Italia è zona rossa: dopo il decreto #iorestoacasa dell’8 marzo non possiamo fare spostamenti a meno che non siano necessari; questo vuol dire che subentra una causa di forza maggiore che dà a tutti il diritto di rimborso per i viaggi», chiarisce subito Renza Barani, vicepresidente Federconsumatori. «Il diritto di rimborso vale per voli, viaggi in treno o nave, pacchetti turistici e hotel prenotati entro il 3 aprile, e cioè l’ultimo giorno in cui saranno in vigore le misure messe in atto dal governo per limitare i contagi».

VIAGGI ALL’ESTERO SENZA GIUSTIFICAZIONE
Bisogna poi valutare caso per caso. Per quanto riguarda l’estero, bisogna anzitutto distinguere tra chi ha prenotato un viaggio in uno dei Paesi che hanno già imposto il blocco ai viaggiatori italiani, e chi sarebbe dovuto partire per uno dei Paesi che non hanno imposto restrizioni ma ora non ha comprovati motivi lavorativi o di salute che giustificherebbero lo spostamento. «Nel primo caso – prosegue Renza Barani – il consumatore ha diritto al rimborso, nel secondo il rimborso vale solo per i viaggi prenotati entro il 3 aprile: la cosa fondamentale da tenere in conto ora, infatti, è che il decreto impone a noi per primi di smettere di viaggiare».

«In entrambi i casi bisogna rivolgersi a tour operator, agenzie, compagnie aeree chiedendo la “risoluzione per impossibilità sopravvenuta” in seguito alle direttive del decreto e affinché ci diano un buono per un viaggio da utilizzare entro un anno o una somma in denaro. La titolarità della scelta spetta però al tour operator che normalmente propende per la prima opzione: in questo caso si può provare ad insistere chiedendo la restituzione dei soldi o di ampliare la finestra temporale in cui usufruire del buono. Da quando è scoppiata la crisi le associazioni dei consumatori si stanno muovendo proprio per chiedere che questi voucher abbiano una durata più ampia».

Non valgono le stesse garanzie, invece, per chi ha prenotato viaggi all’estero verso Paesi che non impongono restrizioni, dopo il 3 aprile e non se la sente di partire: «Chi disdice adesso viaggi programmati oltre la data del 3 aprile lo fa con la sicurezza di perdere delle quote del viaggio a meno che non abbia stipulato una polizza specifica per l’annullamento. Ecco perché, in questo momento di crisi sanitaria, l‘assicurazione è sempre consigliata», prosegue Barani.

AEREI E TRENI
Cosa fa, invece, un viaggiatore che ha prenotato un volo con una delle compagnie che in queste ore annunciano lo stop ai collegamenti in Italia? «Anche in questi casi si ha sempre diritto a rimborso o riprotezione: la compagnia, cioè, è tenuta a restituire la somma versata, o a proporre un biglietto alternativo con altra compagnia sulla stessa tratta, che possibilmente sia adeguato alle nostre esigenze di viaggio».  Le soluzioni proposte sono diverse: Ryanair, per esempio, propone un rimborso del volo cancellato e dà la possibilità di riprenotare gratuitamente il viaggio in altra data. Per chi ha comprovati motivi di lavoro o salute easyJet ha invece programmato voli straordinari, con posti limitati, o voli alternativi con scalo a Londra, Berlino e Parigi prima di arrivare a destinazione. L’alternativa è il rimborso.

Situazione analoga con i treni, e per questo le compagnie ferroviarie si stanno attrezzando: Italo offre voucher da usare entro un anno per i biglietti comprati entro il 9 marzo da richiedere tramite call center o via mail,  Trenitalia prevede voucher per i treni a media e lunga percorrenza per biglietti di qualsiasi tipo, e restituisce denaro per i regionali in seguito a una richiesta da inviare per posta elettronica. «Se però – prosegue Barani – una compagnia area o ferroviaria, tour operator o portale on line di viaggio non risponde, bisogna inoltrare un reclamo formale con una pec o raccomandata di ricevuta di ritorno indirizzata alla sede legale dell’azienda. Nella raccomandata o nella pec bisogna allegare documenti d’identità, documenti di viaggio, specificare la dinamica. Se nemmeno questo risulta efficace ci si può rivolgere a un’associazione di consumatori o a un avvocato».

HOTEL
Gli hotel? «Riteniamo che anche le strutture abbiano il dovere di rimborsare, ed è anche vero che nessuno si sta tirando indietro. Per quanto risulta a Federconsumatori, dopo qualche titubanza iniziale in grandi città come Milano e Roma, nessun albergo ha negato rimborsi dopo l’emanazione del decreto: restituiscono la somma o propongono voucher. Se non c’è una perdita economica, siamo i primi a invitare i turisti a essere tolleranti. L’emergenza vale per tutti».

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