Viaggiando, può capitare di rimanere bloccati da cancellazioni, ritardi o scioperi dei mezzi di trasporto, mettendo a rischio appuntamenti di lavoro o vacanze. A seconda della causa le compagnie di trasporto – aereo, ferroviario o marittimo – sono tenute al risarcimento del biglietto oltre ad altre tutele, garantite dalla normativa europea in tema di diritti dei passeggeri. Vediamo le regole per il Rimborso di ritardi e cancellazioni
Rimborso ritardi e cancellazioni: gli aerei
Il rimborso, generalmente, spetta alle compagnie di trasporto. Se il viaggio avviene in aereo, in caso di negato imbarco, di cancellazione o di ritardo prolungato del volo, il passeggero deve rivolgersi direttamente alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto per chiedere il rimborso. Oppure, nel caso di viaggi tutto compreso, al Tour operator con il quale ha prenotato il viaggio. In assenza di specifiche procedure di reclamo previste dalle singole compagnie aeree, si può inoltrare il modulo di reclamo predisposto dall’Unione europea.
Se la compagnia aerea non fornisce risposta dopo sei settimane dalla data di ricezione del reclamo del passeggero o ritiene che la risposta ricevuta dalla compagnia aerea non sia soddisfacente rispetto a quanto previsto dal Regolamento (CE) 261/2004, il passeggero può inviare un reclamo all’ENAC.
Rimborso ritardi e cancellazioni: i treni
Nel caso di un viaggio in treno, la richiesta va fatta presso la biglietteria della stazione di partenza.
In caso di soppressione di un treno di Trenitalia, viene rimborsata l’intera cifra (in contanti o con riaccredito della carta di credito) anche se il biglietto sia stato già convalidato. Se si trattasse un biglietto di andata e ritorno, se la soppressione riguarda il viaggio di andata, sarà rimborsato anche il biglietto di ritorno. Si può anche richiedere il rimborso online sul sito di Trenitalia compilando il modulo apposito.
Le regole per Italo
Nel caso di Italo ci si può rivolgere direttamente al personale Italo in stazione oppure contattare Italo Assistenza al numero 892020 (a pagamento). In caso di soppressione di un treno, anche Italo riconosce automaticamente l’indennizzo entro 30 giorni dalla data del viaggio.
Se il treno soppresso è un treno regionale, si dovrà chiedere il rimborso presso una biglietteria. Oppure, sul sito di Trenitalia, compilando il modulo di richiesta, allegando il biglietto stampato, da inviare alla direzione regionale competente per la stazione di destinazione del viaggio.
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Rimborso ritardi e cancellazioni: i treni
Infine, se i disagi riguardano viaggi in traghetto o nave da crociera bisogna rivolgersi direttamente alla compagnia di navigazione o all’ente che gestisce il terminal. Entrambi sono tenuti a segnalare il nuovo orario previsto di partenza e di arrivo entro 30 minuti dall’orario di partenza inizialmente previsto, oltre a fornire l’assistenza necessaria. Se la partenza viene ritardata di oltre 90 minuti, si può scegliere se chiedere il rimborso del biglietto. E in più , se necessario, il trasporto gratuito verso il punto di partenza iniziale (ad esempio se il ritardo rende inutile il viaggio) oppure seguire un altro itinerario, in condizioni analoghe e senza spese aggiuntive.
Aerei: che cosa prevede il rimborso
In aeroporto, i disagi possono dipendere da uno sciopero a sorpresa del personale di terra o di volo, da cancellazioni dei voli, ritardi, oppure overbooking. Come viene effettuato il rimborso?
Negato imbarco – Il negato imbarco si verifica quando il passeggero, pur in possesso di un biglietto aereo valido, si presenta all’imbarco entro il termine indicato, ma non viene comunque imbarcato. La compagnia aerea può negare l’imbarco se vi sono ragionevoli motivi, come motivi di salute, di sicurezza, documenti inadeguati oppure in caso di overbooking.
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La compagnia aerea, però, è obbligata a rispettare le tutele dei passeggeri definite dal Regolamento CE 261/2004, art. 4, verificando se ci siano passeggeri volontari disposti a cedere il proprio posto in cambio di benefici da concordare. Se non ci sono volontari, il passeggero cui viene negato l’imbarco può scegliere una soluzione alternativa.
In questo caso il rimborso può essere ridotto del 50 per cento se trasferito su un altro volo che comporti un ritardo massimo di 2 ore (per tratte inferiori 1500 km), 3ore (per tratte tra i 1500 km e i 3500 km), o 4 ore (per tratte superiori a 3500 km). Oppure può essere ridotto fra il 30 e il 70% del prezzo del biglietto, in base alla lunghezza della tratta, nel caso in cui si accetti di viaggiare in una categoria inferiore rispetto a quella prenotata. A questo si aggiunge l’assistenza durante l’attesa (pasti e bevande, sistemazione in albergo se sia necessario uno o più pernottamenti, trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa e a due chiamate telefoniche o messaggi via fax o posta elettronica).
Aerei, il rimborso in denaro: le tipologie e le cifre
Se, infine, il passeggero rifiuta anche questa soluzione, ha diritto a un rimborso pecuniario stabilito in base alla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e alla distanza in Km percorsa. Per le tratte all’interno dei confini europei ha diritto a un rimborso di 250 euro se la tratta è inferiore o uguale a 1.500 km e di 400 euro per tratte superiori ai 1500 km. Per le tratte extracomunitarie, ha diritto a un rimborso di 250 euro se la tratta è inferiore o uguale a 1500 km, di 400 euro per tratte comprese tra i 1.500 e i 3.500 km, e di 600 euro per le tratte superiori ai 3500 km.
È bene sapere, però, che non ha diritto al rimborso il passeggero che viaggia gratuitamente o a una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (come i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator) oppure per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi.
Aerei: cancellazione del volo
Nel caso in cui il volo venga cancellato, valgono le stesse tutele del negato imbarco. Il rimborso non è dovuto, invece, se la compagnia aerea può provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali, come condizioni meteorologiche avverse, scioperi estranei alla compagnia, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza (come previsto dai punti 14 e 15 in premessa al Reg. CE n. 261/04), e se il passeggero sia stato informato della cancellazione con almeno due settimane di preavviso.
Ritardo prolungato del volo
I passeggeri sono tutelati anche nel caso in cui la partenza del volo sia ritardata rispetto all’orario di partenza previsto. La compagnia aerea deve assicurare l’assistenza (pasti e bevande, sistemazione in albergo se necessario, trasferimento da e per l’aeroporto, due chiamate telefoniche o messaggi via fax o posta elettronica) per voli intracomunitari ed extracomunitari di distanze inferiori o pari ai 1500 Km che subiscono un ritardo di almeno 2 ore. Per voli intracomunitari con distanze superiori a 3500 Km e tutti gli altri voli che percorrono distanze comprese tra 1500 e 3500 Km e un ritardo di almeno 3 ore. Per i voli con tratte superiori ai 3500 Km al di fuori dell’Unione Europea e un ritardo di almeno 4 ore.
Si può rinunciare al volo?
Se il ritardo del volo è di almeno 5 ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del biglietto per la parte del viaggio non effettuata e all’assistenza fino al momento della rinuncia al volo.
In alcuni casi di ritardo prolungato del volo si ha diritto anche al rimborso pecuniario secondo quanto previsto per alcuni casi di cancellazione del volo, e cioè quando l’arrivo a destinazione dell’aereo sia pari o superiore alle 3 ore rispetto al previsto.
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Rimborso ritardi e cancellazioni treni
Per quanto riguarda ritardi o cancellazioni dei treni nazionali, è previsto il rimborso del biglietto se la causa dei disagi sono dovuti all’azienda di trasporto. Le modalità e gli importi sono simili per Trenitalia e Italo. I biglietti sono rimborsati entro un mese e ammonta al 25 % del prezzo del biglietto per ritardi compresi tra 60 e 119 minuti. Oppure al 50 % per ritardi superiori. La tutela dei passeggeri deve includere anche l’assistenza durante l’attesa. E cioè un pasto in stazione o a bordo, se possibile, e alloggio se necessario e possibile.
Navi e traghetti: cosa prevede il rimborso
Anche per viaggi a bordo di navi e traghetti, è possibile incorrere in disagi dovuti a cancellazione o ritardo. Secondo il regolamento UE n. 1177/2010 i passeggeri hanno diritto all’assistenza e a un risarcimento economico.
In caso di cancellazione o di ritardo superiore a 90 minuti alla partenza di un traghetto o di una nave da crociera, i passeggeri hanno diritto all’assistenza (pasti e bevande in rapporto all’attesa). Possono scegliere un trasporto alternativo per raggiungere la destinazione senza alcun supplemento.
Ritardi: quando non si ha diritto al rimborso
Infine, hanno diritto al rimborso del biglietto entro sette giorni e, se opportuno, il ritorno gratuito al punto di partenza iniziale. E, se necessario, deve essere anche rimborsato l’alloggio a terra, limitato a tre notti e a 80 euro a notte. L’alloggio non è dovuto se la cancellazione o il ritardo sono causati dalle condizioni meteorologiche.
In caso di notevole ritardo all’arrivo, la compagnia deve rispondere con un rimborso entro un mese su richiesta del passeggero. Che può variare tra il 25% o il 50% a seconda della lunghezza della tratta e del ritardo.
Non sono ammessi al rimborso i passeggeri informati del rischio del ritardo prima dell’acquisto del biglietto.
O quando il ritardo è dovuto alle condizioni meteorologiche o a circostanze di forza maggiore.
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